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Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLI MICHELANGELO nato a BITONTO il 28/10/1999 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la eccessività della pena concordata in udienza dal difensore, ritualmente munito di procura speciale, con il Procuratore generale), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena proporzionalità della pena modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLI MICHELANGELO nato a BITONTO il 28/10/1999 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la eccessività della pena concordata in udienza dal difensore, ritualmente munito di procura speciale, con il Procuratore generale), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pr ic/ente Gaetano De Amicis Anna Ctz1scuolo DEPOSITATA