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Ordinanza — n. 6127/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUMIERI EMANUELE nato a NAPOLI il 07/08/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rumieri Emanuele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della denegata configurabilità della evocata scriminante dello stato di necessità e del denegato vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sebbene il correlativo apprezzamento di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti alla genericità e all'assenza di idonea documentazione relativa all'asserito malore che avrebbe colpito la moglie prima dell'ingiustificato allontanamento dal domicilio ove il ricorrente si trovava detenuto agli arresti domiciliari, per altro verso, la congruità del trattamento sanzionatorio e del giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, a fronte della genericità della richiesta difensiva al riguardo enunciata in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2), da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti alla genericità e all'assenza di idonea documentazione relativa all'asserito malore che avrebbe colpito la moglie prima dell'ingiustificato allontanamento dal domicilio ove il ricorrente si trovava detenuto agli arresti domiciliari, per altro verso, la congruità del trattamento sanzionatorio e del giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, a fronte della genericità della richiesta difensiva al riguardo enunciata in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute accertamento medico incompleto allontanamento nonostante motivi di salute perizia medica superata rigore per motivi familiari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUMIERI EMANUELE nato a NAPOLI il 07/08/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rumieri Emanuele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della denegata configurabilità della evocata scriminante dello stato di necessità e del denegato vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sebbene il correlativo apprezzamento di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti alla genericità e all'assenza di idonea documentazione relativa all'asserito malore che avrebbe colpito la moglie prima dell'ingiustificato allontanamento dal domicilio ove il ricorrente si trovava detenuto agli arresti domiciliari, per altro verso, la congruità del trattamento sanzionatorio e del giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, a fronte della genericità della richiesta difensiva al riguardo enunciata in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pre defite Gaetano De Amicis Anna CriS olo DEPOSITATA IN CANpt.rgIA 2 2 F