Ordinanza — n. 6126/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA MATTEO nato a ROMA il 26/12/1983 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Scarpa Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo globalmente in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, ai precedenti penali a carico, alla insussistenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e all'irrilevanza del comportamento post factum; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA MATTEO nato a ROMA il 26/12/1983 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Scarpa Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo globalmente in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, ai precedenti penali a carico, alla insussistenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e all'irrilevanza del comportamento post factum; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presid itì Gaetano De Amicis Anna Cri cuoio / DEPOSITATA