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Ordinanza — n. 6119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for extortion due to procedural inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Maino Filippo and associates inadmissible and dismissed it. The appellants argued that the lower court violated the law regarding the elements of the crime of extortion under Article 336 of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeals were procedurally barred in this instance and factually unfounded, as the appellate court had already thoroughly refuted the defense arguments regarding witness credibility and the imputants' intent to coerce silence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against criminal convictions are inadmissible if they fail to meet procedural requirements or lack merit, as the appellate court's reasoning sufficiently addressed and refuted the defense's alternative justifications regarding witness credibility and the imputants' intent to coerce silence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extortion elements violation procedural bar in cassation witness credibility assessment coercion to silence intent minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAINO FILIPPO nato a TRANI il 18/10/1977 MUSTO MARIATERESA nato a CORATO il 27/04/1984 MUSTO CATALDO nato a CORATO il 27/05/1971 ACELLA GIUSEPPINA nato a CORATO il 15/05/1957 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDE AMICIS; • RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maino Filippo, Musto Mariateresa, Musto Cataldo e Acella Giuseppina avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i quattro motivi di doglianza dai ricorrenti incentrati su una serie di violazioni di legge relative alla contestata configurabilità degli elementi costituivi del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., con le relative conseguenze in ordine alle confermate statuizioni civili a seguito della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato - sono inammissibili sia perché non consentite in questa Sede, là dove si prospetta un'alternativa, e come tale non consentita, rilettura delle emergenze probatorie, omettendo peraltro,,di confrontarsi criticamente con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr., in particolare, le pp. 4-7 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le obiezioni e giustificazioni alternative apoditticamente prospettate dagli odierni ricorrenti, da un lato illustrando le ragioni addotte a sostegno della ritenuta credibilità della deposizione della persona offesa - assistente capo della P.S. - e, di converso, della non attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi addotti a discarico, dall'altro lato spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come gli imputati, che ben conoscevano la qualità di agente della Polizia di Stato in capo alla persona offesa, si siano oggettivamente e soggettivamente decisi, nell'acclarato contesto della richiamata vicenda storico-fattuale, a costringerla ad omettere un atto d'ufficio, sul rilievo che le ripetute intimidazioni proferite nei suoi confronti erano dettate dall'intento di intimorirla al punto da impedirle di ripetere al Maino l'invito a rispettare l'osservanza delle prescrizioni della detenzione domiciliare in atto e di denunciare poi quanto accaduto, in tal guisa esponendo il predetto imputato al rischio di una revoca della misura alternativa in atto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pr sic;)ente Gaetano De Amicis Ann 9fisc