Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Morgante Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condotte di evasione - dal ricorrente poste in essere a distanza di quattro giorni l'una dall'altra - sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Morgante Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condotte di evasione - dal ricorrente poste in essere a distanza di quattro giorni l'una dall'altra - sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pretdehte Gaetano De Amicis Anna ¶ri 1colo DEPOSITATA IN CANCF11.1 .ERtA 22 E