Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Morgante Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condotte di evasione - dal ricorrente poste in essere a distanza di quattro giorni l'una dall'altra - sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate aiuto all'evasione di detenuti doppia punibilità concorso materiale di reati guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Morgante Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condotte di evasione - dal ricorrente poste in essere a distanza di quattro giorni l'una dall'altra - sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza di appello), che ha preso in esame e puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo che le due condotte siano state unitariamente programmate al momento in cui è stata commessa la prima evasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pretdehte Gaetano De Amicis Anna ¶ri 1colo DEPOSITATA IN CANCF11.1 .ERtA 22 E