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Ordinanza — n. 6113/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6113/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Finotti Roberto avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità, senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che dovrebbero giustificarne la proposizione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6113/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove censure tardive allegazioni insufficientemente motivate lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Finotti Roberto avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità, senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che dovrebbero giustificarne la proposizione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna riscuolo DEPOSITATA IN CANC71,1-.FRIA IL CANCE