Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation on recidivism and mitigation in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaella Caldarone inadmissible because it sought a factual re-evaluation on recidivism and generic mitigation, which is not permitted in a final review. Although the lower court's reasoning was deemed adequate, the appellant argued for a different balance of circumstances regarding the nature of the offense. The court rejected this, noting that the appellate decision correctly applied prior evaluations and specific criminal precedents without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors; generic requests for factual re-evaluation or alternative valuation of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they infringe upon the exclusive power of the appellate court to assess facts and exercise its discretionary merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARONE RAFFAELLA nato a ROMA il 11/06/1975 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caldarone Raffaella avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della mancata esclusione della recidiva e del giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla predetta aggravante, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla natura e alle modalità di realizzazione del fatto oggetto della regiudicanda (che lo rendevano affatto occasionale e per questo sintomatico di un più elevato livello di offensività), oltre che allo specifico precedente penale a carico, che non consentiva, unitamente agli altri criteri di valutazione ivi richiamati, un più favorevole bilanciamento delle circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Rrg(id/ente ) Gaetano De Anpcis Anna íscuolo DEPOSITATA IN CANG LERIA 2 2 E