Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and non-allowed grounds under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Buonocore Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs. The court rejected arguments regarding flaws in the lower court's reasoning on liability and the specific application of Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990. These grounds were deemed inadmissible because they were too vague and merely reproduced arguments already properly evaluated and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in legal errors; vague complaints or reiteration of facts already adjudicated by the lower court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE GIUSEPPE nato a GRAGNANO il 11/12/1974 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Buonocore Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che le doglianze inerenti a plurimi vizi della motivazione in punto di accertamento della responsabilità, anche per l'ipotizzato travisamento della testimonianza resa dall'agente di P.G. Davide Cinelli, nonché quelle relative all'erronea mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con riferimento al reato di concorso nell'illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 170 di cocaina di cui al capo B) sono inammissibili sia per aspecificità di formulazione, sia perché prospettate sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, da un lato spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come sia l'elevato dato ponderale che le complessive modalità di realizzazione del fatto fossero in realtà circostanze ostative al riconoscimento di un ridotto livello di offensività, dall'altro lato ponendo in relazione le specifiche e convergenti risultanze del quadro probatorio univocamente offerto dal su indicato e preciso contributo testimoniale, dal monitoraggio direttamente effettuato dagli organi investigativi e dal contenuto delle, anch'esse puntualmente richiamate, conversazioni oggetto d'intercettazione telefonica, senza che alcuno di tali elementi di prova sia stato sottoposto ad una puntuale critica sul piano logico-argomentativo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presil1t e Gaetano De Amicis Anna c¼( olo / DEPO I TATA IN CA CM) FiR