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Ordinanza — n. 6108/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6108/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAZOUZ CHERKAOUI ( CUI 05MGWZO ) nato il 01/03/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAisiattravviscratte—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Maazouz Cherkaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, pur contestando in tesi l'erronea qualificazione del fatto così da rassegnare in via di principio uno dei vizi prospettabili in sede di legittimità in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ( che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate), nella sostanza omette persino di enunciare gli elementi in fatto e diritto utili a tale diversa qualificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice PQM Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6108/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ( che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate), nella sostanza omette persino di enunciare gli elementi in fatto e diritto utili a tale diversa qualificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice PQM Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAZOUZ CHERKAOUI ( CUI 05MGWZO ) nato il 01/03/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAisiattravviscratte—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Maazouz Cherkaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, pur contestando in tesi l'erronea qualificazione del fatto così da rassegnare in via di principio uno dei vizi prospettabili in sede di legittimità in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ( che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate), nella sostanza omette persino di enunciare gli elementi in fatto e diritto utili a tale diversa qualificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice PQM Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidentip Benedetto Paternò Raddusa Anna Zriscuolo DEPOSITATA IN CANC:71.t_Erl!A 22 F