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Ordinanza — n. 6107/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6107/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO LUCA nato a NAPOLI il 08/12/1984 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Desiderio Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, assertivamente sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute, alla natura e alle modalità di realizzazione del fatto oggetto della regiudicanda (che lo rendevano affatto occasionale e per questo sintomatico di un più elevato livello di offensività), oltre che all'irrilevanza della confessione ai fini dell'accertamento del fatto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6107/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup tossicodipendenza attenuazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO LUCA nato a NAPOLI il 08/12/1984 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Desiderio Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, assertivamente sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute, alla natura e alle modalità di realizzazione del fatto oggetto della regiudicanda (che lo rendevano affatto occasionale e per questo sintomatico di un più elevato livello di offensività), oltre che all'irrilevanza della confessione ai fini dell'accertamento del fatto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pres 7nte Gaetano De Amicis Anna drÀJolo DEPOSITATA IN CANCE‘.17:rup,