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Ordinanza — n. 6104/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6104/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUSCO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 13/08/1967 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(s_lei-y:O.se--al4e-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sciusch avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione revoca dell'opposizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali disdetta in periodo di prova motivi di cassazione protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUSCO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 13/08/1967 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(s_lei-y:O.se--al4e-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sciusch avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;

Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta o infine, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna CriscoIo DE P0 TATA IN CAN ELCERIA 22 W 2022