Ordinanza — n. 6102/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISABU STANLEY(CUI:0545BCU) nato il 01/08/1986 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAi_sl_ate_aw.480._alie_pacti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di ISABU STANLEY avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata (ex multis Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento in forza della quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi non rientranti nelle ipotesi espressamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103; ritenuto. in particolare/che nel caso solo apparentemente la prima censura prospettata nel ricorso appare in linea con le superiori indicazioni, atteso che la denunziata erronea qualificazione del reato non risulta supportata dalla enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che dovrebbero sostenerla mentre le lagnanze prospettate in punto di commisurazione di penaYdanno corpo all'irrogazione di una sanzione che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento in forza della quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi non rientranti nelle ipotesi espressamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103; ritenuto. in particolare/che nel caso solo apparentemente la prima censura prospettata nel ricorso appare in linea con le superiori indicazioni, atteso che la denunziata erronea qualificazione del reato non risulta supportata dalla enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che dovrebbero sostenerla mentre le lagnanze prospettate in punto di commisurazione di penaYdanno corpo all'irrogazione di una sanzione che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISABU STANLEY(CUI:0545BCU) nato il 01/08/1986 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAi_sl_ate_aw.480._alie_pacti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di ISABU STANLEY avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata (ex multis Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento in forza della quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi non rientranti nelle ipotesi espressamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103; ritenuto. in particolare/che nel caso solo apparentemente la prima censura prospettata nel ricorso appare in linea con le superiori indicazioni, atteso che la denunziata erronea qualificazione del reato non risulta supportata dalla enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che dovrebbero sostenerla mentre le lagnanze prospettate in punto di commisurazione di penaYdanno corpo all'irrogazione di una sanzione che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna 6fcuolo DEPOSITATA IN CANCFILERIA