Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6101/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding recidivism not covered by established case law on plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not align with established jurisprudence concerning plea agreements. The appellant contested the configuration of recidivism, arguing it should have been considered, while the Court held that only specific issues regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible in such proceedings. Consequently, the Court ruled that complaints regarding waived reasons or sentencing determinations without procedural illegality fall outside the scope of cassation review under the relevant code provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent judicial pronouncements, excluding complaints on waived reasons or sentencing determinations absent procedural illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal recidivism configuration cassation inadmissibility procedural code provisions formation of will recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli
22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO ANGELO nato a CATANIA il 14/12/1988 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA6.riscr-a44/ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Faro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, contestando la corretta configurabilità della recidiva ritenuta non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta ( nel caso certamente da escludersi) o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi te Benedetto Paternò Raddusa Anna &scuoio DEPOSITATA IN CA ELLE