Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding recidivism not covered by established case law on plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not align with established jurisprudence concerning plea agreements. The appellant contested the configuration of recidivism, arguing it should have been considered, while the Court held that only specific issues regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible in such proceedings. Consequently, the Court ruled that complaints regarding waived reasons or sentencing determinations without procedural illegality fall outside the scope of cassation review under the relevant code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent judicial pronouncements, excluding complaints on waived reasons or sentencing determinations absent procedural illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO ANGELO nato a CATANIA il 14/12/1988 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA6.riscr-a44/ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Faro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, contestando la corretta configurabilità della recidiva ritenuta non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass.
Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta ( nel caso certamente da escludersi) o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi te Benedetto Paternò Raddusa Anna &scuoio DEPOSITATA IN CA ELLE