Cassation appeals dismissed as inadmissible because they were signed only by defendants rather than by registered defense attorneys.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Luciana De Gobbi and Ben Larbi Belhassen inadmissible. The procedural flaw was that the petitions were signed solely by the defendants themselves, violating the mandatory requirement for defense attorney signatures. The court ruled that appeals against cassation judgments must be signed by attorneys registered in the special register due to the technical complexity of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 591 c. 1 lett. a) cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by defense attorneys registered in the special register, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GOBBI LUCIANA nato a ESTE il 31/01/1944 BEN LARBI BELHASSEN nato il 24/04/1977 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti da Luciana De Gobbi e Ben Larbi Belhassen avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè sottoscritti unicamente dai due imputati a nulla rilevando in senso contrario la delega conferita al difensore al fine di procedere al deposito dell'atto; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidegte Benedetto Paternò Raddusa Anna olo DEPOSITATA IN CA"('. i I£R