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Ordinanza — n. 6098/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as complaint about reasoning is contradicted by full trial records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole grievance regarding a lack of reasoning was directly contradicted by the complete trial records. The defense argued for a different crime configuration, but the lower courts thoroughly examined the facts under the specific statutory hypothesis of continuous drug trafficking. The court ruled that the context of the defendant's stable and structured drug dealing activity made the alternative legal characterization implausible, thus validating the original reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect of reasoning is manifestly refuted by the integrated reading of the trial decisions, which demonstrate a precise and synchronous examination of the statutory elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of reasoning drug trafficking statutory hypothesis Corte di Cassazione procedural admissibility drug market context traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODDO FABRIZIO nato a CAGLIARI il 09/09/1972 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Loddo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza denunzia un difetto di motivazione manifestamente smentito dalla lettura delle due decisioni di merito, integralmente sovrapponibili sul punto, che danno conto di una puntuale e sincronica disamina degli estremi tipizzati dall'ipotesi di reato ( ex art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990) rivendicata dalla difesa a sostegno di una diversa configurazione dei fatti di reato ascritti all'imputato ( ricondotti all'alveo del primo comma della medesima disposizione), escludendone coerentemente l'ipotizzabilità in ragione del contesto complessivo nel quale risulta inquadrata la vicenda a giudizio, connotata da una stabile, continuativa e strutturata attività di spaccio ( anche di sostanze diverse dalla cocaina fatta oggetto dell'imputazione che occupa) garantita da non indifferenti prospettive di approvvigionamento e successivo smercio sul mercato locale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il President Benedetto Paternò Raddusa Anna CricuÒlo • DEPOSI TATA IN CANCELL