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Ordinanza — n. 6097/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTALI ASSEN ( CUI 04SRBJR ) nato il 25/12/1990 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Assen Bertali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che avuto riguardo alla configurabilità della contestata e ritenuta resistenza, la tesi della mera resistenza passiva, ribadita con il ricorso, risulta meramente riproduttiva dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale ricostruzione del fatto che smentisce apertamente l'assunto difensivo senza incorrere in censure utèlmente prospettabbli in questa sede (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata quanto alle modalità della condotta oppositiva); ritenuto che in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui d'art 131 bis cod. pen. la sentenza risulta coerentemente motivata, senza incongruenze logiche, facendo leva sui tratti della condotta, anche inerenti l'intensità del dolo che ebbe a connotarla, ritenuti coerentemente ostativi ad un giudizio positivo di particolare tenuità dell'offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. la sentenza risulta coerentemente motivata, senza incongruenze logiche, facendo leva sui tratti della condotta, anche inerenti l'intensità del dolo che ebbe a connotarla, ritenuti coerentemente ostativi ad un giudizio positivo di particolare tenuità dell'offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità pubblica istigazione a delinquere rinuncia al dibattimento orale permesso di promuovere un procedimento penale coazione penale rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTALI ASSEN ( CUI 04SRBJR ) nato il 25/12/1990 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Assen Bertali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che avuto riguardo alla configurabilità della contestata e ritenuta resistenza, la tesi della mera resistenza passiva, ribadita con il ricorso, risulta meramente riproduttiva dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale ricostruzione del fatto che smentisce apertamente l'assunto difensivo senza incorrere in censure utèlmente prospettabbli in questa sede (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata quanto alle modalità della condotta oppositiva); ritenuto che in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui d'art 131 bis cod. pen. la sentenza risulta coerentemente motivata, senza incongruenze logiche, facendo leva sui tratti della condotta, anche inerenti l'intensità del dolo che ebbe a connotarla, ritenuti coerentemente ostativi ad un giudizio positivo di particolare tenuità dell'offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presid te Benedetto Patern‘ R ddusa Anna I r scuolo DEPOSITATA CANCEs.l..FRIA 2 -