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Ordinanza — n. 6096/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds and insufficient specificity regarding habitual obstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding. The appellant's arguments regarding evasion and the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code were deemed to be mere reiterations of issues already fully examined and rejected by the Court of Appeal with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law in a legality proceeding, if they merely reiterate issues already decided by the court of first instance, or if they lack the required specificity regarding the facts and legal provisions.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal legality proceeding habitual obstruction Article 131 bis reiteration of arguments specificity requirement procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
l'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità il profilo della abitualità ostativa espresso in sentenza in ragione dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
l'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità il profilo della abitualità ostativa espresso in sentenza in ragione dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 31/10/1969 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di a.is De Giglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, avuto riguardo alla configurabilità dell'evasione contestata all'imputato, si risolvono in censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte del merito con corretti argomenti giuridici (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata e le coerenti indicazioni in fatto e diritto ivi svolte), mentre in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. l'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità il profilo della abitualità ostativa espresso in sentenza in ragione dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna C uol