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Ordinanza — n. 6095/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic challenges on sentencing and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6095/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment's sentencing, recidivism application, and balance of circumstances, but these were deemed generic censure without specific grounds. The court found the lower court's reasoning on these points sufficient and logical, rendering the appeal a mere reiteration of the same arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of generic censure on sentencing determinations without specific grounds or logical flaws in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure sentencing review recidivism application procedural economy Cassation dismissal procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCHINUNNO LEONARDO DANIELE nato a CERIGNOLA il 21/03/1995 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo (k Perchinunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si risolve in censure tutte afferenti alla determinazione del trattamento punitivo in punto di commisurazione della pena, bilanciamento delle circostanze e applicazione della recidiva a fronte di un pregresso motivo di appello nel quale del tutto genericamente si contestava la misura della pena applicata in primo grado e di una motivazione spesa sul punto dalla sentenza impugnata che, prescindendo dal tenore del gravame di merito, risulta, su tali punti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presid Benedetto Paternò Raddusa Anna Crtctiolo DEPOSITATA IN CANCE.k,..,LERIA 22 )2022