Ordinanza — n. 6091/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUN MAHMOUD nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sahnoun Mahmoud avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché all'evidenza eccentrico rispetto alla decisione impugnata considerando che i rilievi, peraltro del tutto generici, esposti con l'impugnazione di riferiscono a un titolo di reato ( ex art 73 DPR n. 309 del 1990) diverso da quello oggetto della regiudicanda definita dalla decisione impugnata ( che riguarda fatti di resistenza ex art 337 cod. pen. e lesioni aggravate commessi in continuazione tra loro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 309 del 1990) diverso da quello oggetto della regiudicanda definita dalla decisione impugnata ( che riguarda fatti di resistenza ex art 337 cod. pen. e lesioni aggravate commessi in continuazione tra loro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUN MAHMOUD nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sahnoun Mahmoud avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché all'evidenza eccentrico rispetto alla decisione impugnata considerando che i rilievi, peraltro del tutto generici, esposti con l'impugnazione di riferiscono a un titolo di reato ( ex art 73 DPR n. 309 del 1990) diverso da quello oggetto della regiudicanda definita dalla decisione impugnata ( che riguarda fatti di resistenza ex art 337 cod. pen. e lesioni aggravate commessi in continuazione tra loro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi ente Benedetto Paternò Raddusa Anna scuolo g.tc DEPOSITAT.ZI INCANCEL 22 F