Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed reasons and fact qualification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because all grounds raised were not permitted under the law in a finality proceeding. The appellant challenged the lower court's characterization of drug trafficking facts and the denial of generic recidivism, arguing they contradicted the evidence of a professional, structured operation. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting the appellate court properly assessed the continuity and professional nature of the activities to confirm the charged crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) and Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.; appeals to the Supreme Court are inadmissible if they cite reasons not allowed by law or if they question the qualification of facts without sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAIBHIE JOHN nato il 15/12/1992 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di John Osaibhie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il motivo con il quale si contesta il giudizio afferente la qualificazione dei fatti, riconducibile rad avviso della difesa, all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito dato conto della natura professionale, strutturata e continuativa dell'attività di spaccio contestata a conferma di capacità di approvvigionamento e di successivo rifornimento del mercato locale incompatibili con il reato rivendicato dalla difesa; ritenuto che anche il motivo legato al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perché anche sul punto la sentenza impugnata risulta g4 sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi« te Benede to aternò Raddusa Anna V scuolo D IN EPOSITATA CANCE