Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding sentencing mitigation under Article 323 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Loris De Fusco inadmissible, ruling that his sole grievance was manifestly unfounded. De Fusco argued that the lower court failed to recognize the full extent of mitigation under Article 323 bis of the Penal Code regarding his embezzlement. The court determined that the appealed judgment logically circumscribed the positive elements of the mitigation based on the short duration of the conduct and the recovery of funds, making the complaint baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 323 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only grievance is manifestly unfounded because the lower court's reasoning logically and consistently applied the statutory mitigation provisions to the specific facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO LORIS nato a BIELLA il 05/12/1984 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Loris De Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza di cui si compone ( il vizio di motivazione inerente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 323 bis cod. pen. nella sua massima estensione) è manifestamente infondata alla luce del percorso argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dal quale emerge la linea logica, immune a manifeste incongruenze, seguita nel circoscrivere il perimetro di positività degli elementi addotti a sostegno dell'attenuante riconosciuta (atteso che il modesto lasso temporale della condotta di appropriazione contestata venne determinato dalla revoca della concessione in precedenza posta a fondamento del peculato ritenuto, mentre il recupero degli importi oggetto di appropriazione da parte dell'ente defraudato delle relative somme è stato in prima battuta garantito dalla escussione imposta a monte dal relativo rapporto concessorio) anche alla luce del non indifferente oggetto dell'appropriazione stessa (relativa a circa 25.000 euro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Ann Criscuolo C3,1 cx.. EPOSITATA DIN CA 9F.1 r