Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing severity based on prior conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for contesting the severity of the sentence based on prior conduct were not permitted in a legality proceeding. The appellant argued that the Court of Appeal's assessment of recidivism and the reduction of the penalty were contradictory, yet the court found the lower court's reasoning sufficient and non-contradictory. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible when they contest the severity of the sentence based on the appellant's prior conduct, as the Court of Appeal's evaluation of recidivism and sentencing reduction does not contradict the lower court's findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIOLI GIUSEPPE nato a CASERTA il 27/12/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mattioli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, perché la contestazione volta a contrastare il giudizio inerente la maggiore riprovevolezza del fatto alla luce dei precedenti del ricorrente nell'ottica della ritenuta recidiva è manifestamente infondata perché le valutazioni rese dalla Corte del merito non entrano in alcuna contraddizione con le argomentazioni spese nel ridurre il trattamento sanzionatorio ( il fatto giudicato può infatti,assumere un portato diverso in ragione delle precedenti condotte già sanzionate senza che per ciò solo l'imputato possa ritenersi inserito in" circuiti illeciti di assoluto spessore", ragione evocata, in negativo, a sostegno della riduzione di pena accordata in appello) mentre il rilievo inerente il mancato riconoscimento delle generiche è del tutto aspecifico rispetto al motivare reso su punto dalla sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente BenedAo Paternò Raddusa ({ Anna Qf9cuolo DEPOSITATA IN CANCELLE