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Ordinanza — n. 6080/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critical arguments on drug delivery facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the drug delivery was not spontaneous, but the court noted this claim was supported by sufficient and logical reasoning. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific critical arguments refuting the lower court's examination of the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested ruling is supported by sufficient and logical reasoning and the appellant fails to provide specific critical arguments refuting the lower court's examination of the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments drug delivery spontaneity procedural costs award Cassazione ordinanza attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTEGGIO FELICE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/09/1995 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Corteggio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il mancato riconoscimento delle generiche, contestato dall'unico motivo di impugnazione, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, smentite nel relativo rilievo ( perché la consegna dello stupefacente da parte dell'imputato non poteva ritenersi spontanea) senza che sul punto l'impugnazione dia conto di specifici rilievi critici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna Zriscuolo DEPOSITATA IN CAN(' 2 EB 2022 IL