Italian Court dismisses appeal as drug quantity and packaging evidence refutes defendant's legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued the conviction violated the law due to insufficient reasoning regarding the crime's classification. The court rejected this, stating the lower court's decision was consistent with the specific quantity and quality of drugs found, along with packaging methods, which objectively supported the conviction under the relevant drug trafficking statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect of motivation or violation of law is manifestly refuted by the reviewed decision, which coherently applies statutory parameters to the concrete facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI MICHELE nato a BENEVENTO il 30/07/1962 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Dein Carri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglíanza, addotto sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, appare manifestamente smentito dalla lettura della decisione impugnata con la quale il fatto a giudizio è stato ritenuto coerentemente incompatibile con l'ipotesi di reato ex art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, rivendicata dalla difesa a sostegno di una diversa configurazione del fatto di reato ascritto all'imputato (ricondotto all'alveo del primo comma della medesima disposizione) e ciò in ragione della concreta capacità offensiva della condotta riscontrata, verificata alla luce dei parametri di rifermento dettati dalla norma in questione e dunque, guardando in modo sincronico e complessivo, alla quantità e qualità dello stupefacente, peraltro di tipo diverso, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente nonchè ai mezzi (in considerazione delle modalità di confezionamento della merce destinata allo spaccio) e alle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presid te B