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Ordinanza — n. 6077/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as all grounds are inadmissible under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because none of the grounds met the requirements for a legality review. The appellant argued against the recognition of generic recidivism and the sentence length, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in criminal legality proceedings are inadmissible if the grounds do not challenge the correctness of the judgment but merely request a re-evaluation of the merits or question the sufficiency of the reasoning already provided.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legality review grounds generic recidivism sentence proportionality Corte di Cassazione procedural costs merits re-evaluation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO ITALO nato a BENEVENTO il 02/01/1983 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Italo Di Pietro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare -la motivazione resa con la sentenza impugnata non merita censura alcuna in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, argomentato in termini di esaustiva assorbenza del relativo onere facendo leva sui precedenti del ricorrente, così da porre la decisione in questione al riparo da censure utilmente svolte in sede di legittimità; - in ordine al giudizio speso nel ritenere la recidiva, la Corte territoriale, nel valorizzare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti, di analogo tenore del ricorrente, ha argomentato in termini sufficienti e non illogici, dando adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, inidonee a scalfirne il portato ( la distanza temporale tra le due condotte, ritenuta implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente recessiva rispetto alla analogia delle condotte criminali considerate); in ordine alla misura della pena, le doglianze prospettate con l'impugnazione, più che mettere in discussione la compiutezza e la linearità logica della motivazione adottata dai giudici del merito sul punto, sono inammissibilmente volte a sollecitare la Corte ad una integrale rivalutazione di merito del tema; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi ente Benedetto Paternò Raddusa Anna olo DEPOSITATA IN CAk'rsr" rrrA 22 F