Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges due to manifestly unfounded complaint regarding reclassification of acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was manifestly unfounded. The appellant argued for a different reclassification of drug trafficking acts within the specific time limits of Article 73 of the 1990 Tax Code. The Court of First Instance had already determined that the facts constituted a continuous, organized, and frenetic drug dealing activity incompatible with the defense's claimed offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the reclassification of criminal acts is manifestly unfounded, as the lower court correctly identified the facts as constituting a continuous and organized drug trafficking activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARANITI NATALE nato a MESSINA il 01/04/1987 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Natale Saraniti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, legato alla mancata riqualificazione delle condotte contestate nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, alla luce delle emergenze acquisite, dato atto della riconducibilità dei fatti di cessione di cocaina riscontrati ad una continuativa e strutturata, sul piano organizzativo, attività complessiva di spaccio, connotata in termini talmente intensi da essere definita frenetica in quanto tale sintomo di una capacità di approvvigionamento e di correlato smercio sul mercato coerentemente ritenuti incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi hte Bened tto Paternò Raddusa 4. Anna l vis uolo ,.--- ,7 / / / DEPOSITATA IN CANCELLUMtx 2 2,B 20