Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reproducing already examined and rejected arguments regarding notification nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the nullity of a citation notice served at his lawyer's office after a failed attempt at his last known address, arguing procedural defects. The court ruled that the lower court correctly dismissed the nullity claim given the uncontested transfer of the appellant's residence and the lack of communication from the appellant regarding this change.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments notification nullity service of process procedural defect Cassation review legal exhaustion allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
art 161 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENI FRIEDRICH nato a BRUNICO il 14/05/1961 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Friedrich Zeni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le motivazioni rese nel corso dell'udienza del 25 marzo 21 coerentemente dirette a privare di rilievo l'eccepita nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio in grado di appello, ritualmente resa presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. una volta esitato negativamente il pregresso tentativo operato presso il domicilio eletto, essendo incontroverso il trasferimento del ricorrente presso altro sito, confermato dalla relata e dallo stesso tenore delle difese, senza che di tale mutamento l'imputato abbia reso alcuna comunicazione, malgrado quanto previsto dal primo comma dell'art 161 cod. proc. pen.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Preside e Benedetto Paternò Raddusa Anna C cuoio DEPOSITATA IN CANCrLIETIA 22 t3, 2022