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Ordinanza — n. 6069/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Mirko Del Vescovo and Marina Kuresevic inadmissible. The court found the lower court's conviction for drug trafficking under Article 73 of the 1990 Drug Law was legally sound and free of error. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 DPR n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals against convictions for drug trafficking are inadmissible if the lower court's assessment of the unitary nature of the offense and the quantity/quality of substances is logically sound and not subject to censure.

Parole chiave

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drug trafficking conviction unitary offense doctrine inadmissible appeal DPR 309/1990 Cassation procedure procedural costs joint appellants imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 DPR n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL VESCOVO MIRKO nato a ROMA il 26/11/1981 KURESEVIC MARINA nato il 22/10/1979 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Del Vescovo e Marina Kuresevic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, unitariamente prospettato nell'interesse dei due imputati, è inammissibile perché la sentenza non merita censure in ordine alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990, coerentemente esclusa, con valutazione puntuale, alla luce della unitarietà del fatto siccome contestato e ritenuto e, in questa cornice, in considerazione degli elementi valorizzati al fine da entrambi i giudici del merito (l'eterogeneià, la quantità e la qualità delle sostanze), che il ricorso non contrasta nel loro complessivo e sincronico portato logico, senza peraltro rimarcare sulla base di quali dati, trascurati dai giudice del merito, si dovrebbe pervenire nel caso ad una soluzione si segno opposto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pater