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Ordinanza — n. 6066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTAIOLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 26/06/1965 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA (9- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Mattaioli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato quella sent50. di primo grado in punto di recidiva quando siffatta censura non risultava specificatamente prospettata con il gravame di merito, che conteneva una generica contestazione inerente la misura del trattamento irrogato dal primo giudice, sì che il relativo punto della decisione non può essere tardivamente contestato solo in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di primo grado in punto di recidiva quando siffatta censura non risultava specificatamente prospettata con il gravame di merito, che conteneva una generica contestazione inerente la misura del trattamento irrogato dal primo giudice, sì che il relativo punto della decisione non può essere tardivamente contestato solo in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTAIOLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 26/06/1965 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA (9- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Mattaioli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato quella sent50. di primo grado in punto di recidiva quando siffatta censura non risultava specificatamente prospettata con il gravame di merito, che conteneva una generica contestazione inerente la misura del trattamento irrogato dal primo giudice, sì che il relativo punto della decisione non può essere tardivamente contestato solo in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidenti Benedetto Patern Raddusa Anna Cris uolo DEPOSITATA IN CANnr-! n.,FRA 2 2 F 2022