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Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo D'Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per a verso meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito anche per il tramite di puntuali richiami alla giuríprudenza di questa Corte avuto riguardo al concorso ascritto all'imputato / mentre, per altro verso, si sostanziain una inammissibile doglianza in punto di diritto sulla configurabilità della resistenza ex art 337Ts-critta al ricorrente fondata su valutazioni in fatto ( le connotazioni della fuga intentata con il correo realizzata con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di altri potenziali terzi) non contestate con l'appello e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censura costituzionale persecuzione determinante per la fuga minaccia contro le autorità reati contro le pubbliche comunicazioni motivi soggettivi successivi alla fuga minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo D'Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per a verso meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito anche per il tramite di puntuali richiami alla giuríprudenza di questa Corte avuto riguardo al concorso ascritto all'imputato / mentre, per altro verso, si sostanziain una inammissibile doglianza in punto di diritto sulla configurabilità della resistenza ex art 337Ts-critta al ricorrente fondata su valutazioni in fatto ( le connotazioni della fuga intentata con il correo realizzata con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di altri potenziali terzi) non contestate con l'appello e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedet P