Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reproducing already rejected calumny charges regarding lost ID card.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already rejected by the lower court. The appellant, Giuseppe Musumeci, challenged a conviction for real calumny based on falsely claiming an ID card was lost when it was actually in the victim's possession. The court ruled that the appeal offered no new legal grounds since the first instance judge correctly assessed the evidence and the appellant's subjective awareness of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce censure already rejected by the court of first instance without new legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI GIUSEPPE nato a VIAGRANDE il 05/04/1953 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Musumeci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rassegna censure meramente riproduttive dei profili di censura ( inerenti i profili costitutivi anche soggettivi della calunnia reale allo stesso ascritta) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (per aver coerentemente rassegnato, alla luce di una puntuale valutazione del dato probatorio acquisito, la certa consapevolezza del ricorrente che la carta d'identità denunziata come smarrita, per contro, si trovava nella disponibilità della persona offesa perche consegnatagli dallo steso imputato, dando così corpo, indirettamente, alla falsa incolpazione in relazione alle ipotesi di reato immediatamente correlate, sul piano logico, al possesso indebito di siffatto documento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedett Paterpò Raddusa ?i.)5 Anna Csuolo IN EPOSITATA CANCELLERIAt-,1, k l'