Italian Court dismisses appeal for non-specific grounds regarding omitted statutory mitigation of punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Michele Freda inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate a statutory mitigation related to the value of the stolen vehicle under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already analyzed and dismissed by the lower court without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the appellate court without establishing a new logical connection to the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDA MICHELE nato a TORINO il 09/01/1982 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/01/2020, nei confronti di FREDA MICHELE in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. in relazione al valore della vettura. Il motivo è inammissibile perché è fondato su cloglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il giudice di appello ha già spiegato per quali ragioni ritenere che la vettura ricettata esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante invocata con argomenti in fatto privi di illogicità e non censurabili nella presente sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore ic Il Presidente GIOVANNA VERGA ___ 2 D EP O S 3/4TATA IN CAN CE