Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification in a private prosecution sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Moretti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moretti challenged a sentence based on a private prosecution agreement, arguing the court erred in legally qualifying the facts. The court rejected this because appeals on legal qualification in private prosecutions are strictly limited to obvious errors, and Moretti's arguments were too generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In private prosecution cases, appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible except for obvious errors, excluding general legal disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MARIO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 29/04/1965 avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso al-ie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; , RNENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FERMO, con sentenza in data 05/07/2021, applicava nei confronti di MORETTI MARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 707 CP Ricorre MORETTI MARIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
Invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Cc; sigliere Este ore I NAIOIPARDO / Il Presidente I " GIO