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Ordinanza — n. 6029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription defense was overlooked after second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to declare the statute of limitations expired before the second-instance judgment, yet the court found the defense invalid because suspension periods occurred after the second-instance ruling. Consequently, the court ruled the appeal lacked merit and imposed financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal claiming the statute of limitations was overlooked is inadmissible if the limitation period actually expired after the second-instance judgment due to procedural suspensions occurring post-judgment.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure second instance judgment procedural suspension inadmissible appeal court costs Italian Supreme Court restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 13/09/2019, nei confronti di MORETTI MIRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione maturata antecedentemente la sentenza di appello. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato posto che al termine maturato il 15 dicembre 2020 vanno aggiunti i periodi di sospensione con conseguente maturazione della prescrizione successivamente la pronuncia di secondo grado e precisamente in data 21 novembre 2011.

Difatti risultano sospensioni nel corso del processo di primo grado dal 15/12/2015 al 15/2/2016 e dal 2/5/2018 all'8/2/2019 che determinano la proroga della prescrizione successivamente la pronuncia di secondo grado. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Este,Qsore G AZI pAtal29 /uUc_c Il Presidente DEPOSITATA IN CANCeLLER