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Ordinanza — n. 6028/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are within the trial court's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by GrazIELLA LEVACOVICH inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime in Art. 648 CP. The appellant argued for a different factual assessment, but the Court ruled that re-evaluating evidence like photo recognitions and vehicle ownership is exclusively the trial judge's prerogative. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or evidence, reserving such assessment exclusively to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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factual evaluation Court of Cassation inadmissible appeal evidence assessment trial court powers pratiche commerciali ingannevoli ricettazione contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH GRAZIELLA nato a PISTOIA il 15/03/1992 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO, in data 08/09/2015, nei confronti di LEVACOVICH GRAZIELLA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sui riconoscimenti fotografici dell'imputata da parte degli esercenti, sull'appartenenza alla stessa della vettura utilizzata per recarsi negli esercizi commerciali e sullo stesso riconoscimento effettuato dalla corte di appello.

E tale valutazione appare priva dei lamentati vizi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così ceciso il 11/01/2022 Il C nsigliere EsteQzsggez. I q\1