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Ordinanza — n. 6018/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE MARIANO nato a NAPOLI il 08/07/1981 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat-Q-auu4s0-34e-Partr, udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; p E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, del 30/09/2020, riducendo la pena inflitta a GRANDE MARIANO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP 482 c.p. e 116 comma 15 codice della strada. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali esame di cassazione mancata attuazione degli accordi illeciti ammende per infrazione procedurale concorso materiale di reati infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, del 30/09/2020, riducendo la pena inflitta a GRANDE MARIANO in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE MARIANO nato a NAPOLI il 08/07/1981 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat-Q-auu4s0-34e-Partr, udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; p

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, del 30/09/2020, riducendo la pena inflitta a GRANDE MARIANO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP 482 c.p. e 116 comma 15 codice della strada. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore Il Presidente GIOVANNA VERGA i_J E