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Ordinanza — n. 6010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI BLERIM nato a MACEDONIA DEL NORD( MACEDONIA) il 12/09/1984 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 19/10/2020, nei confronti di AJDARI BLERIM in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario indennità per torto morale pregiudizio irreparabile risarcimento del danno riparazione per persecuzione etnica

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI BLERIM nato a MACEDONIA DEL NORD( MACEDONIA) il 12/09/1984 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 19/10/2020, nei confronti di AJDARI BLERIM in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la corte di appello ha già spiegato con diversi argomenti in fatto per quali ragioni ritenere che la somma offerta non possa ritenersi interamente risarcitoria del danno morale patito dalla consumazione della rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il qonsigliere Estensore Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN