Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing discretion and waived responsibility claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alfonso De Rosa inadmissible, rejecting claims regarding sentencing discretion and lack of motivation. The appellant argued for a reduction in the generic mitigating circumstances and questioned the court's reasoning on liability, but the appellate court had already waived responsibility complaints. The Supreme Court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that detailed motivation is only required for unusually high sentences, thus dismissing the procedural objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs to the trial judge, and appeals challenging the congruity of the penalty are inadmissible unless the sentence is grossly excessive or the reasoning is illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ALFONSO nato a NAPOLI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD, in data 15/12/2020, nei confronti di DE ROSA ALFONSO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa riduzione per le concesse attenuanti generiche nella massima estensione; difetto di motivazione in punto responsabilità. Il ricorso è inammissibile; ed invero quanto al primo motivo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Il secondo motivo non è proponibile avendo il ricorrente rinunciato alle doglianze in punto responsabilità in fase di appello come risulta dall'analisi del provvedimento impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore