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Ordinanza — n. 6008/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6008/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI CESARE nato a CERIGNOLA il 28/06/1982 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 14/12/2020, nei confronti di CIPRIANI CESARE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Parole chiave

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rapina qualificata risarcimento alle vittime di reati reato di pirateria della strada risarcimento per atto illecito ripudiazione danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI CESARE nato a CERIGNOLA il 28/06/1982 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 14/12/2020, nei confronti di CIPRIANI CESARE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

4. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso di specie la corte di appello ha già spiegato per quale ragione ritenere che per il numero di beni sottratti e per l'aggressione alla persona offesa la circostanza invocata non possa ritenersi sussistente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il !Consigliere Estensore IGNAZIO P.11 , j(At uKT7-0 Il Presidente GIOVANNA VERGA-- F) P O l rAT