Ordinanza — n. 6005/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA MICHELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 04/11/1996 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdelte-alAs4sa-a4.1e-pa4i2, udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 28/06/2019, riducendo la pena inflitta a DIANA MICHELE in relazione ai reati di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6005/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 28/06/2019, riducendo la pena inflitta a DIANA MICHELE in relazione ai reati di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA MICHELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 04/11/1996 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdelte-alAs4sa-a4.1e-pa4i2, udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 28/06/2019, riducendo la pena inflitta a DIANA MICHELE in relazione ai reati di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla pena concordata sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il onsigliere E tensore I .1),en,Zr10 PAR IiibitL Il Presidente G391/4NNA VE