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Ordinanza — n. 6000/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6000/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PIETRO nato a CANELLI il 11/02/1965 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; P E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/10/2019, nei confronti di GIORDANO PIETRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con successiva memoria depositata in cancelleria il difensore di ufficio del Giordano insisteva nell'accoglimento dei motivi rappresentando come errata dovesse ritenersi la conclusione della corte di appello nella parte in cui aveva ritenuto provato il concorso del ricorrente nei fatti di reato; in particolare si lamentava che non poteva ritenersi integrato il concorso nel riciclaggio sotto il profilo della consapevolezza di operare al fine di occultare l'origine illecita del mezzo.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6000/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. E la memoria successivamente depositata dal difensore non vale a sanare il vizio originario del ricorso proposto dall'imputato personalmente soggetto non legittimato.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite carenza di credibilità oggettiva allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile causa legittima assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PIETRO nato a CANELLI il 11/02/1965 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; P

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/10/2019, nei confronti di GIORDANO PIETRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con successiva memoria depositata in cancelleria il difensore di ufficio del Giordano insisteva nell'accoglimento dei motivi rappresentando come errata dovesse ritenersi la conclusione della corte di appello nella parte in cui aveva ritenuto provato il concorso del ricorrente nei fatti di reato; in particolare si lamentava che non poteva ritenersi integrato il concorso nel riciclaggio sotto il profilo della consapevolezza di operare al fine di occultare l'origine illecita del mezzo.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. E la memoria successivamente depositata dal difensore non vale a sanare il vizio originario del ricorso proposto dall'imputato personalmente soggetto non legittimato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsi