Cassation Court dismisses personal appeal by convicted party due to lack of standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Stefano Grassi's personal appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grassi challenged the lower court's refusal to accept his request for remission of seven prior convictions, arguing for personal intervention. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, a convicted party lacks standing to file a personal appeal against such decisions, rendering the request void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A convicted party lacks standing to file a personal appeal against a decision on remission of convictions if the appeal is filed after the entry into force of the novella governing the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdettrarviserefie-pertit udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza in data 07/06/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di remissione in termini avanzata da GRASSI STEFANO in relazione a varie sentenze di condanna (sette) dallo stesso riportate. Ricorre GRASSI STEFANO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere E tensore I N PrAR Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CANCELLI:::KA 2 FEB