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Ordinanza — n. 5998/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5998/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELVISO GAETANO nato a BARI il 28/09/1984 FUMAI FABIO nato a BARI il 24/11/1987 AMORUSO ANGELA nato a BARI il 13/11/1971 ABBATICCHIO GIULIO nato a BARI il 08/03/1975 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdatcr ernstr atte-pa-r1±; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5998/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen .. in data 11/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/05/2020, nei confronti di BELVISO GAETANO, FUMAI FABIO, AMORUSO ANGELA, ABBATICCHIO GIULIO, confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 582 CP (più grave) ed altro. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: FUMAI FABIO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla pena.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute motivi di cassazione legittimazione a ricorrere abbandono per lesioni personali contenzioso dell'assicurazione invalidità domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
BELVISO GAETANO, AMORUSO ANGELA ed ABBATICCHIO GIULIO deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato non essendosi valutate le condizioni di cui all'art. 129 cod.proc.pen., alla determinazione della pena in misura non proporzionata.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarata inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELVISO GAETANO nato a BARI il 28/09/1984 FUMAI FABIO nato a BARI il 24/11/1987 AMORUSO ANGELA nato a BARI il 13/11/1971 ABBATICCHIO GIULIO nato a BARI il 08/03/1975 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdatcr ernstr atte-pa-r1±; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen .. in data 11/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/05/2020, nei confronti di BELVISO GAETANO, FUMAI FABIO, AMORUSO ANGELA, ABBATICCHIO GIULIO, confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 582 CP (più grave) ed altro. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: FUMAI FABIO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla pena.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. BELVISO GAETANO, AMORUSO ANGELA ed ABBATICCHIO GIULIO deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato non essendosi valutate le condizioni di cui all'art. 129 cod.proc.pen., alla determinazione della pena in misura non proporzionata.

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarata inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili così quelli sulla pena determinata in virtù dell'accordo stesso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il konsigliere Estensore \I 9 z,lor , PA R