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Ordinanza — n. 5995/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA FORTUNATO nato a TEANO il 08/10/1983 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • E IN DIRITTO _La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 01/07/2020, nei confronti di SANNA FORTUNATO in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato dovendosi ravvisare la clausola di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. essendo i fatti stati commessi all'interno del nucleo familiare e senza violenza.

Regesto Legislator

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art. 649 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 629 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato dovendosi ravvisare la clausola di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. essendo i fatti stati commessi all'interno del nucleo familiare e senza violenza.

Parole chiave

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reati contro la famiglia motivi familiari importanti responsabilità dei genitori solidarietà familiare beni di famiglia membro della famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 649 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato dovendosi ravvisare la clausola di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA FORTUNATO nato a TEANO il 08/10/1983 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO _La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 01/07/2020, nei confronti di SANNA FORTUNATO in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato dovendosi ravvisare la clausola di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. essendo i fatti stati commessi all'interno del nucleo familiare e senza violenza.

Il motivo è inammissibile perché è fondato su cloglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha descritto plurime condotte di aggressione fisica dell'imputato ai danni dei propri genitori così che non opera l'invocata clausola di non punibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere Estensore G lst D (j) L uU Il Presidente GIOVANNA VERGA _POSI -TATA (.-.ANC