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Ordinanza — n. 5993/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 24/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 22/01/2018, nei confronti di MUSSO GRAZIA in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il motivo è inammissibile posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la plurioffensività del reato di rapina senza che possa rilevare l'assenza di giorni di prognosi ricavabile dal certificato del P.S., dato che correttamente si è valutata l'azione violenta che provocava plurime ferite, pur superficiali, al braccio ed al torace della vittima.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., \'alutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante difesa penale infrazione privilegiata azione civile risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., \'alutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 24/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 22/01/2018, nei confronti di MUSSO GRAZIA in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il motivo è inammissibile posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la plurioffensività del reato di rapina senza che possa rilevare l'assenza di giorni di prognosi ricavabile dal certificato del P.S., dato che correttamente si è valutata l'azione violenta che provocava plurime ferite, pur superficiali, al braccio ed al torace della vittima.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., \'alutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il CiDnsigliere Est,ens re YTTu'C) nA.` F"-P Il Presidente GIO