Ordinanza — n. 5992/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCA VINCENZO nato a CIRIE' il 05/04/1972 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO ka CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 28/11/2017, nei confronti di ROCA VINCENZO in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCA VINCENZO nato a CIRIE' il 05/04/1972 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO ka CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 28/11/2017, nei confronti di ROCA VINCENZO in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore I NAZIQ Pi1/41:tD \AAJciti Il Presidente