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Ordinanza — n. 5989/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are exclusively within trial court's power to evaluate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5989/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Rapisarda's cassation appeal inadmissible regarding his criminal conviction for aggravated robbery. The appellant argued for a different factual assessment, but the court held that re-evaluating evidence is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited exclusive trial court power robbery conviction upheld court costs and fine reato di pirateria della strada guida nonostante revoca della patente delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA GIOVANNI nato a CATANIA il 20/08/1978 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 11/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 21/07/2020, nei confronti di RAPISARDA GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato, oltre che sulla chiara deposizione della persona offesa circa le modalità della rapina, anche sulla deposizione del teste di P.G.

Ferrigno inequivocabilmente dimostrativa della consumazione del grave fatto di reato in danno della p.o. a cui aveva assistito personalmente, riuscendo a filmare anche la fuga del mezzo dal luogo di consumazione avvenuta a bordo di un'auto con targa parzialmente occultata risultata in uso proprio all'imputato. Trattasi di plurimi elementi che paiono logicamente valutati dalla corte di appello quale dimostrativi della responsabilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il (1onsigliere Estensore .,\ Gpie(1/4, Iip(£,.iagp ( r i L L n,11 i', ( L{ Il Presidente GI VANN