Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing continuation increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ndiaye Gor inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the law was violated regarding the increase for continuation, claiming the appellate court improperly reduced both detention and pecuniary penalties. The court rejected this, noting the reduction was congruent and that the two-thirds increase for a recidivist was justified by the principle that continuation applies to both sanctions, though the judge is not bound to apply the same ratio to each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 473 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The increase for continuation must refer to both detention and pecuniary sanctions for recidivists, but the judge is not obligated to apply the same proportional increase to each sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE GOR nato il 08/06/1960 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; N V
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 11/02/2021, parzialmente riformando la . sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 14/09/2018, nei confronti di NDIAYE GOR confermava la condanna in relazione al reato di C1.1i all art. 473 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento all'aumento per continuazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato posto che la corte di appello ha congruamente ridotto la pena inflitta all'imputato sia nella misura detentiva che pecuniaria.
Né risulta violata alcuna norma posto che l'imputato è recidivo qualificato e l'aumento di due terzi si giustifica in considerazione del principio secondo cui nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, l'aumento di pena per l'applicazione della continuazione deve riferirsi ad entrambe le sanzioni, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria. (Sez. 4 - , Sentenza n. 42144 del 14/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282069 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estè-nsore IGNAZIO PARD,OV k,(',1u1)1‘,y,:'-•_-:, L Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSitATA IN CAN9ELCE