Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5985/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid justification for possession of stolen funds and failure to apply mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lionetti inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for receiving stolen funds. The appellant argued for a reduction in liability and the extinction of the crime due to prescription, but the court rejected these claims. The decision relied on the principle that possession of stolen money without a credible explanation constitutes a crime, and the specific mitigation for low value was correctly applied based on the amount and the defendant's history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; In cases of receiving stolen funds, the defendant is liable if found in possession of stolen money without a credible explanation of its origin, and the specific mitigation for low value is determined by a comprehensive assessment of the act, the defendant's personality, and the economic value of the item.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen funds possession without explanation criminal mitigation prescription of crime Cassation inadmissibility appropriazione indebita e appropriazione di poca entità appropriazione indebita di imposte alla fonte confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il LIONETTI, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Si è infatti fondatamente osservato, al riguardo, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONETTI MASSIMILIANO nato a CERIGNOLA il 29/10/1971 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 05/02/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 08/04/2015 dal Tribunale di Trani, con la quale LIONETTI Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il LIONETTI, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. peri., e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il primo motivo, la Corte d'Appello ha conferito decisiva rilevanza all'assenza di una valida giustificazione della disponibilità, in capo al LIONET1EI, dell'assegno di provenienza furtiva. Si tratta di una valutazione del tutto in linea con quella del primo giudice, che fa buon governo del principio per cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

Altrettanto immune da censure risulta l'esclusione dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648, avendo la Corte d'Appello fatto esplicita e corretta applicazione - valorizzando il non minimale importo e i precedenti anche specifici a carico del LIONETTI - i principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154, secondo cui «la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res»).

Manifestamente infondata è la residua censura, volta a porre in collegamento l'applicazione dell'attenuante e la declaratoria di prescrizione del reato. Si è infatti fondatamente osservato, al riguardo, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiije Este