Ordinanza — n. 5982/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO TONINO nato a SOLARINO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 14/05/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 14/10/2019 dal Tribunale di Milano, con la quale BARBAGALLO Tonino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa aggravata a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il BARBAGALLO, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha ritenuto di conferire, in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, preminente rilievo alle connotazioni della condotta (ritenute di "consistente gravità") e ai numerosi precedenti specifici dell'imputato, sinteticamente richiamati con la locuzione elementi "sia oggettivi che soggettivi" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione».
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO TONINO nato a SOLARINO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 14/05/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 14/10/2019 dal Tribunale di Milano, con la quale BARBAGALLO Tonino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa aggravata a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il BARBAGALLO, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha ritenuto di conferire, in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, preminente rilievo alle connotazioni della condotta (ritenute di "consistente gravità") e ai numerosi precedenti specifici dell'imputato, sinteticamente richiamati con la locuzione elementi "sia oggettivi che soggettivi" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Trattasi di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione».
In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il ConsiglI1 Vestensore Il Presidente VITTORIOI PÀZIENZA GIOVANN